Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
In allegato il documento di valutazione dei rischi ( D.V.R.) per ogni plesso dell’Istituto, aggiornato a marzo 2019. Allegati documento valutazione rischi 2019 – Arcellasco (350 kB)documento valutazione rischi 2019 – via Battisti (369 kB)documento valutazione rischi 2019 – medie (413 kB)documento valutazione rischi 2019 – bindella (337 kB)documento valutazione rischi 2019 -Buccinigo »
In allegato la normativa vigente in merito a codice di comportamento e sanzioni disciplinari : Con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 525 è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del MIUR, che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall’art. 1, comma 44 della L. »